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domenica 20 novembre 2016

Riforma della Costituzione: le mie considerazioni di merito e quelle politiche

Riforma della Costituzione: le mie considerazioni di merito e quelle politiche

La riforma della Costituzione che siamo chiamati a confermare o a bocciare ha a che fare innanzitutto con le regole del Patto Civile, ma non possiamo trascurare il senso politico contingente che l'ha generata.
Di seguito trovate, quindi, le mie considerazioni di merito e quelle politiche.

 QUESTE LE MIE CONSIDERAZIONI DI MERITO SULLA RIFORMA:


IL SENATO NON VIENE ABOLITO, CIÒ CHE VIENE ABOLITO È IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ELEGGERE I SENATORI
ART 55
"La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche, amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato."

NON È VERO CHE IL NUOVO SENATO SARÀ UNA CAMERA DELLE AUTONOMIE. I SINDACI E I CONSIGLIERI REGIONALI NON RAPPRESENTERANNO LE ISTANZE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, MA QUELLE DEL PARTITO DI APPARTENENZA. 

"«Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»."


DOPO SETTANT'ANNI DALLA FINE DELLA GUERRA RIMANGONO LE REGIONI A STATUTO SPECIALE. QUESTE VOTERANNO CON METODO PROPORZIONALE I PROPRI RAPPRESENTANTI, MENTRE NON SI SA, PERCHÉ LA RIFORMA NON LO DICE, COME LI VOTERANNO LE ALTRE REGIONI.
ART 57
" Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori."
" La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma."

IL SENATO DELLA REPUBBLICA NON AVRÀ CONTINUITÀ NELLA TRATTAZIONE DELLE SUE DELEGHE, MA CAMBIERÀ LA SUA COMPOSIZIONE A SECONDA DELLE DECADENZE LOCALI
ART. 57
"«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore»"

PERCHÉ UN SENATO DELLA REPUBBLICA CHE NON SI SA COME VERRÀ ELETTO ELEGGE DUE MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
ART. 135
" «La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»"

PERCHÈ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE AVERE UNA RAPPRESENTANZA DI SENATORI DESIGNATI CHE DURANO QUANTO IL SUO MANDATO?
ART.59
"«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati»."
ART. 58
"«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali»."

RESTA IL BICAMERALISMO NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO, COSÌ COME RESTANO I CONTENZIOSI, CHE VENGONO DEMANDATI ALLA CONCILIAZIONE TRA I PRESIDENTI DELLE CAMERE. 
RISULTA UN PASTICCIO: O SI ELIMINAVA IL SENATO O SI FACEVA EFFETTIVAMENTE IL SENATO DELLE AUTONOMIE LOCALI CON VINCOLO DI MANDATO O ELETTI DIRETTAMENTE DAI CITTADINI
ART.70
"Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati»."
ART.71
"«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»"

SI CHIEDE IL PARERE PREVENTIVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LE LEGGI ELETTORALI, MA RESTA ANCHE QUELLO SUCCESSIVO...
ART.73
"Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata»"


LA LEGGE ELETTORALE CONCORRE A DEFINIRE IL SENSO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE PER QUESTO C'ENTRA
ART.64
"«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»".

ART. 83
Presidenza della Repubblica " «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti»"
ART.94
" (Fiducia al Governo) 1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»; c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»; d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati»."

SI ALZA LA SOGLIA DI ACCESSO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE MENTRE VA A VOTARE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO. SE SI VUOLE RISPETTARE LA VOLONTÀ POPOLARE PERCHÉ NON RENDERE VINCOLANTE LA VOLONTÀ REFERENDARIA INVECE DI AGGIRARLA? VEDI REFERENDUM PER L'ACQUA PUBBLICA. PERCHÉ ALZARE LA SOGLIA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE DA 50000A 150000 QUANDO IL PARLAMENTO PUÒ COMUNQUE SIMULARE LA LORO DISCUSSIONE? COME HA FATTO PER LA RIDUZIONE DELLE INDENNITÀ SOLO QUALCHE SETTIMANA FA, CON IL PD E TUTTA LA MAGGIORANZA CHE PER AFFOSSARE LA PROPOSTA, SENZA PERÒ METTERCI LA FACCIA, L'HA RINVIATA IN COMMISSIONE
ART.71
"b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione»."

ART.75
Referendum: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum».


AUMENTA IL POTERE DELL'ESECUTIVO SULLE CAMERE E SULLE REGIONI. NEL NOME DELL'EFFICACIA UN PARLAMENTO GIÀ DI NOMINATI VIENE SUBORDINATO, COME SE I CAPIGRUPPO NON POTESSERO GIÀ OGGI PER VIA REGOLAMENTARE CONTINGENTARE I TEMPI DI DISCUSSIONE DI UN PROVVEDIMENTO. NEL NOME DELL'INTERESSE NAZIONALE SI VUOLE ESERCITARE UN POTERE DI SUPREMAZIA NEI CONFRONTI DELLE REGIONI, COME SE LO SBLOCCA ITALIA E LA TRIVELLAZIONE INDISCRIMINATA GIÀ NON BASTASSERO.
ART.72
"il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di leggeil Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge". 
ART. 117
"Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale."

QUESTE LE MIE CONSIDERAZIONI POLITICHE 

Questa riforma della Costituzione sposta l'equilibro tra i poteri della Repubblica: Legislativo, Esecutivo, Giudiziario, a favore di quello Esecutivo e sposta l'articolazione del potere verso il decentramento e le autonomie, come previsto nella prima parte della Costituzione, a favore del centralismo statale.
 Si mettono alla berlina le Regioni, ma quelle a statuto speciale non vengono abolite, come se i partiti che governano gli enti locali venissero da Marte. Invece di mettere sotto controllo le regioni e di impedire la ricandidatura di coloro che hanno commesso illeciti, si spostano i poteri verso lo stato centrale e verso l'esecutivo.
Con la legge elettorale attualmente in campo, chi vince piglia tutto anche se è andato al ballottaggio e anche se lo ha votato una significativa minoranza degli aventi diritto.
Ciò che si evince dalla combinazione Riforme+Legge Elettorale è che alla politica, come capacità di definizione di un indirizzo e della costruzione di un consenso sociale per attuarlo, si sostituisce la combinazione tra ingegneria costituzionale ed elettorale perché quel consenso formalmente ci sia indipendentemente dalla sua sostanza popolare.
A fronte di una crisi di legittimità democratica (alle regionali in E-R solo il 37% di votanti) invece che porsi il problema di abbassare la soglia della partecipazione informata al processo deliberativo e di aumentare la possibilità di esercizio della Cittadinanza Attiva si ritiene che, a fronte della mancanza di partecipazione popolare, non c'è più bisogno di rappresentatività.
 Si vorrebbe che la decisione di politica pubblica fosse nelle mani di un ristretto circuito finanziario-mediatico, cui devono risultare funzionali le ambizioni di cordate di professionisti dedicati, sia nelle assemblee elettive che negli organi di governo o per i nominati delle partecipate a tutti i livelli. Questa è l'oligarchia.
Il netto spostamento dell'equilibrio tra i poteri a favore di quello Esecutivo, completa un processo in atto da oltre 20 anni di deriva personalistico plebiscitaria, dove il segretario di partito compone le assemblee parlamentari attraverso leggi elettorali incostituzionali come il Porcellum e l'Italicum.
 In nome della governabilità, le assemblee elettive sono state svuotate di poteri, in nome della stabilità, le maggioranze elette sono fortemente sproporzionate in relazione alla percentuale di voti presi.
 Lo Statuto dei Lavoratori è costato tante lotte e diversi morti, la combinazione del '68 studentesco e del '69 operaio aveva posto la questione del l'allargamento della partecipazione sociale alla vita pubblica, le battaglie femministe e per i diritti civili hanno prodotto cambiamenti importanti, introducendo la cultura e la pratica referendarie.
 Con le buone, ad esempio chiamare "rimborso" il finanziamento ai partiti che era stato abolito con il referendum,  come tragicamente sappiamo anche con le cattive un sistema autoreferenziale ha cercato di preservare l'inerzia dei propri equilibri e costantemente ci riprova. Ora siamo alla spudoratezza antidemocratica di non fare più votare dai cittadini gli organi elettivi, si è iniziato con il sindaco e il Consiglio della Città Metropolitana e si vuole proseguire con il Senato della Repubblica. Stanno difendendo la loro autoreferenzialità e la chiamano innovazione e cambiamento necessario, sotto dettatura e sostegno di banche come JP Morgan. No, non devono passare.

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