ciao, welcome :-)

in questo blog metto un po di tutto se cerchi qualcosa che non trovi chiedimelo

giovedì 20 giugno 2013

OGM in Friuli e dal Friuli? Così si è espresso il Parlamento...allora



SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I LEGISLATURA

Doc. XVI
n. 13
RELAZIONE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura e produzione agroalimentare)
Relatore CORTIANA
sugli
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2000
a conclusione di una procedura di esame della materia, svolta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 15 dicembre 1999 e 19 gennaio 2000 e conclusa il 2 marzo 2000 con l’approvazione del testo della relazione


Onorevoli Senatori.  La 9ã Commissione permanente del Senato, Agricoltura e produzione
agroalimentare, ha svolto una serie di audizioni, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento,
che hanno interessato i Ministeri della sanita’, dell’ambiente, dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica, dell’industria, commercio e artigianato, delle
politiche agricole.
Le audizioni sono state tenute allo scopo di acquisire un quadro d’insieme, sia
sotto il profilo delle competenze che delle
iniziative e delle valutazioni, relativamente
agli Organismi geneticamente modificati
(OGM) e alla loro immissione nell’attivitaÁ
agricola, nella catena agroalimentare e complessivamente
nei sistemi naturali.
La definizione di un quadro d’insieme sugli OGM e la proposta di Relazione all’Assemblea
da parte della 9ã Commissione permanente si rendono necessarie in relazione
a una serie di scadenze istituzionali relative agli OGM e al loro impiego in agricoltura
e nella produzione agroalimentare, quali: la definizione e la promulgazione
della direttiva europea da parte del Parlamento e del Consiglio sulla “Protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche”, direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998, e conseguente
avvio delle procedure per il suo recepimento da parte del Governo e del Parlamento
italiano (con l’Atto Senato 4280, di iniziativa governativa, si conferisce delega
al Governo per il recepimento di tale direttiva);
la trattativa iniziata a novembre 1999
a Seattle (USA), del Millennium Round, il
negoziato sui mercati e sul commercio mondiale
che vede coinvolti i 135 Paesi membri
dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), negoziati la cui durata complessiva eÁ
prevista in tre-quattro anni;
la firma da parte dei rappresentanti
dell’Italia del Protocollo sulla Biosicurezza,
che si e’ tenuto a Montreal (Canada) dal 20
al 28 febbraio del 2000, sotto l’egida dell’Organizzazione
delle nazioni unite (ONU).

Il Parlamento ed il Governo hanno affrontato

le problematiche relative agli OGM attraverso:
la risoluzione 7-00422 della XII Commissione permanente, Affari sociali, della Camera dei deputati del 10 marzo 1998;
gli ordini del giorno, approvati dall’Assemblea del Senato il 10 marzo 1998 e 1 marzo 2000;
l’adesione del Governo al ricorso contro la direttiva europea promosso dall’Olanda
e dalla Norvegia;
l’approvazione, da parte del Consiglio
dei ministri, del disegno di legge Atto Senato
n. 4280 “Delega al Governo per il recepimento
della direttiva 98/44/CE sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche”
(dianzi citato), comunicato alla Presidenza
del Senato il 19 ottobre 1999 e assegnato
alla Commissione industria in sede referente,
e alla 9ã Commissione in sede consultiva
(che si e’ espressa in data 2 marzo
2000). A tale proposito occorre tenere presente
che il 9 novembre 1999, presso la
Corte dell’Unione europea in Lussemburgo,
si e’ tenuta la prima udienza su un quesito
posto dal Consiglio di Stato francese. La
Corte suprema di Parigi ha chiesto alla Corte
di giustizia dell’Unione europea se uno Stato
dell’Unione europea puo’ opporsi, in base al
principio di precauzione, alla disseminazione
di un organismo geneticamente modificato. 
dopo che la Commissione europea l’ha autorizzata;
l’approvazione, da parte della XII
Commissione permanente della Camera dei
deputati, di una risoluzione che affronta anche
le questioni della sicurezza alimentare,
anche con riferimento ai negoziati del Millennium
Round.
Per cio’ che concerne il settore agricolo, il Governo ha partecipato attivamente alla
definizione della posizione europea del Consiglio dei ministri dell’agricoltura del 27 settembre
1999 per i negoziati del Millennium Round.
Nella storia dell’uomo la nascita della civilta’, con tutte le strutture e le funzioni dedicate
alla comunitaÁ sociale, e’ dovuta all’invenzione
dell’agricoltura e alla conseguente
eccedenza di cibo relativamente ai bisogni. 
Questo settore primario ha consentito i successivi
sviluppi industriali, poi terziari, fino
a giungere al quaternario avanzato e alla dematerializzazione
nella societa’ della comunicazione.
L’innovazione scientifica e tecnologica ha consentito all’agricoltura sviluppi quantitativi impensabili e la creazione di
una industria agroalimentare, ma ogni volta
che l’uomo ha ecceduto nell’intensitaÁ dello
sfruttamento della terra, nella riduzione della
sua complessita’ a variabile dipendente, nelle
forzature dei tempi biologici, si sono prodotti
squilibri ambientali, riduzione delle specie e
delle varieta’, pericoli per la sicurezza alimentare. 
L’Unione europea ha da tempo avvertito
i rischi di questo approccio; infatti, la riforma
della Politica agricola comune
(PAC), nel quadro di Agenda 2000, punta
decisamente sulla qualita’ e sulla multifunzionalita’
dell’agricoltura.
In natura gli incroci tra organismi viventi avvengono entro i limiti della specie, laddove l’ingegneria genetica e’ una tecnica innovativa che prevede l’inserimento anche di geni appartenenti ad una specie nel corredo genetico di un’altra, al fine di trasferire le caratteristiche desiderate. Fino ad ora le ricerche e le applicazioni in questo campo sono relative all’aumento della resistenza
agli erbicidi, in modo da utilizzare questi composti (aumentandone la produzione e la
diffusione, con minori preoccupazioni e precauzioni per le piante coltivate), per combattere
le erbe infestanti, oppure all’aumento della resistenza agli insetti (al fine di combattere
quelli nocivi). Ulteriori ricerche sono finalizzate a produrre sementi che svilupperanno
sementi sterili. Questo ultimo aspetto, in particolare, consente di inquadrare
le ricerche e le applicazioni degli OGM all’interno di un quadro agro-industriale che
prevede (a partire dalla brevettazione delle sementi), contratti con gli agricoltori che includono
l’obbligo di acquistare, insieme alle sementi i cui semi derivati e’ vietato riseminare
l’anno successivo, i composti erbicidi ed insetticidi della stessa azienda.
Un altro aspetto dell’attivita’ delle aziende dell’industria delle biotecnologie riguarda
la definizione di invenzione di geni
e principi attivi, presenti negli organismi viventi
animali e vegetali, riprodotti industrialmente
o comunque modificati, con conseguente
brevettazione e sottrazione alla libera
disponibilita’. Si configura così un monopolio
e una privatizzazione delle conoscenze ed un
rapporto di dipendenza univoca da parte degli
agricoltori; ne deriva inoltre che le popolazioni
che, con la loro presenza ed attivita’,
hanno preservato patrimoni naturali contenenti
geni e principi attivi brevettati, non
ne dispongono piu’ liberamente.
Il fine delle multinazionali monopolistiche
della biotecnologia e’ quindi strettamente
imprenditoriale, mentre compete a strutture
pubbliche verificare la sostenibilità ambientale,
sociale, e le implicazioni sulla salute
dei consumatori. Infatti, non e’ detto che un
fine imprenditorialmente legittimo, a parte
l’aspetto monopolistico, corrisponda agli interessi
generali, al bene comune.
Le audizioni della 9ã Commissione permanente
hanno messo in luce altri problemi,
oltre a quelli relativi allo «snaturamento» di
un mercato democratico, partecipato da liberi
imprenditori agricoli, a partire da quelli piu’
poveri dei Paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda la salute, se e’ facilmente
misurabile la tossicita’ acuta, dovuta a
piccole dosi di composti presenti negli alimenti,
meno facilmente misurabili sono la
tossicita’ sub-acuta e cronica, dovute ad accumulo
di dosi, ancora piu’ difficilmente valutabili
sono i rischi biologici, di cancerogenesi,
teratogenesi e mutagenesi, per la difficolta’ di
individuare il rapporto causa-effetto, per la
dilazione di quest’ultimo nel tempo e per l’elevata
specificita’ biologica di questi fattori di
rischio.
Vi e’, poi, il rischio di allergie, perche’
nel processo di estrazione di lecitine, emulsionanti,
acidi grassi (di per se’ non allergeniche),
queste potrebbero portare con se’ residui
di proteine allergeniche. Per quanto riguarda
il passaggio di resistenza agli antibiotici tra
pianta transgenica e microrganismi, gli
esperti incaricati dall’Unione europea hanno
constatato un incremento di 1/10000 rispetto
al passaggio che avviene naturalmente.
Per quanto riguarda il rischio di inquinamento
biologico, la trasmissione di geni
da specie a specie conferma il rischio di inquinamento
di altre piante coltivate; infatti
sono gia’ sorti problemi legali tra la ditta
che possiede i brevetti dei geni modificati
che ha reclamato i propri diritti nei confronti
dell’agricoltore confinante ed inconsapevole
(ma occorre domandarsi chi viene realmente
danneggiato). Si conferma quindi che l’uso
frequente di un certo erbicida induce fenomeni
di adattamento e comparsa di meccanismi
di resistenza nelle erbe infestanti e questo
vale anche per gli insetti.
E’ stata poi segnalata l’insufficiente
chiarezza circa gli obiettivi della valutazione
del rischio. Si e’ riscontrata l’assenza di studi
preventivi dell’impatto sugli ecosistemi dei
fenomeni di ibridazione tra piante transgeniche
e non. EÁ stata confermata la debolezza
italiana nella ricerca, messa ancora piu’ a rischio
dalla natura monopolistica delle imprese
del settore che detengono i brevetti.
Si e’ configurata la sostanziale assenza di una azione concertata tra politiche economiche,
sanitarie, agro-alimentari, ambientali, della ricerca scientifica e tecnologica.
Se poi si passa a considerare alcune problematiche specifiche del settore primario,
si arriva alla necessaria conclusione che
per prodotti che si preoccupano di «curare
la terra e l’uomo», e’ indispensabile utilizzare
le metodologie condivise dalla medicina moderna
relativamente all’efficacia dei farmaci. E’ noto, infatti che da tempo si e’ passati dall’osservazione
empirica ai metodi della ricerca sperimentale, che prevedono quattro fasi di valutazione per accertare la qualita’,
l’affidabilita’, la sicurezza e l’etica del trattamento:
quindi, conoscenza del composto prescelto,
controlli su eventuali effetti dannosi,
quali tossicita’, mutagenesi (modificazioni
del patrimonio genetico), conoscenza della
dose massima tollerata, degli effetti indesiderabili,
del metabolismo, della eliminazione,
verifica dei risultati clinici, cioe’ dell’efficacia
clinica, consenso informato delle persone
sottoposte allo studio. Se si parla della natura
costitutiva della vita, la cautela metodologica
ed una decisione consapevole non possono
che essere le conseguenze logiche di una
etica della responsabilita’ verso il vivente attuale
e futuro: la politica pubblica e’ tale solo
se risponde ad interessi generali, ai quali gli
interessi particolari ancorche’ legittimi si devono
adeguare. La ricerca sugli OGM apre
prospettive di notevoli potenzialita’ nel
campo medico ed alimentare, dai farmaci ai
trapianti. Essa presuppone che al suo governo
concorrano sia i momenti della produzione,
sia le istituzioni pubbliche a garanzia
degli interessi generali.
Il quadro uscito dalle audizioni dei ministeri interessati e’ risultato problematico, con forti sconnessioni e vuoti informativi su una realta’ italiana che, se presenta ritardi evidenti e una inerzia che asseconda processi esterni, conosce anche esperienze di qualita’ nella ricerca.
Dalle audizioni svolte discendono alcune
riflessioni e proposte che possono consentire
alla politica pubblica di svolgere un
ruolo attivo e responsabile.
La questione degli OGM, per quanto riguarda
il settore agricolo ed agroalimentare,
e’ fortemente intrecciata agli esiti del Millennium
Round: le istituzioni rappresentative e
di governo nazionali devono prendere decisioni
affrontando una situazione in rapida
evoluzione, tanto sotto l’aspetto scientificotecnologico,
che finanziario-industriale; si
rende quindi necessario lo svolgimento di
un ruolo prevalente della politica pubblica
al fine di non subordinare ad un ambito mondiale
di negoziazione commerciale le molteplici
implicazioni e funzioni dell’agricoltura
e della produzione agroalimentare.
Ad esempio: se le normative ambientali
e di sicurezza alimentare di singoli stati o
dell’Unione europea, in sede di negoziato
per la liberalizzazione del commercio, vengono
considerate come barriere, possono essere
rimosse o relativizzate.
Proprio gli indirizzi del mandato negoziale del Consiglio dell’Unione Europea per
l’agricoltura confermano «la ferma volonta’ di continuare a sviluppare il modello di agricoltura
europeo esistente basato sulla multifunzionalita’, che il Consiglio europeo ha approvato,
e di agire per affermarne l’identita’ sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. 
L’agricoltura europea, in quanto settore
economico, deve essere multifunzionale, sostenibile,
competitiva e presente su tutto il
territorio europeo, comprese le regioni con
problemi specifici. Essa deve essere capace
di salvaguardare il paesaggio, mantenere lo
spazio naturale e apportare un contributo essenziale
alla vitalita’ del mondo rurale. Deve
altresì rispondere alle preoccupazioni e esigenze
dei consumatori in fatto di qualita’ e sicurezza
dei prodotti alimentari, di protezione
dell’ambiente e di difesa del benessere degli
animali» (Aspetti generali, punto 2). «Il Consiglio
ritiene che sia necessario adottare ai
prossimi negoziati in seno all’OMC una linea
offensiva allo scopo, tra l’altro, di approfittare
pienamente dell’espansione degli
scambi a livello mondiale, preservando e sviluppando
il modello d’agricoltura europeo
con le sue caratteristiche multifunzionali e
norme molto elevate di qualita’ e sicurezza,
fare in modo che la liberalizzazione dei mercati
si inserisca in un contesto che comporti
il riconoscimento, a livello internazionale,
dei vincoli imposti agli agricoltori ed ai prodotti
agricoli europei e non rimetta in discussione
il principio della preferenza comunitaria
» (Aspetti generali, punto 5).
«Per quanto concerne la sicurezza e la qualita’ dei prodotti alimentari, l’Unione europea
dovrebbe cercare soluzioni che garantiscano ai consumatori che l’Organizzazione
Mondiale del Commercio non verra’ utilizzata per imporre sul mercato prodotti che,
dal punto di vista della sicurezza, destano legittime preoccupazioni, e che consentano all’Unione
europea di stabilire il livello di protezione appropriato. Fatte salve le disposizioni
relative alla procedura di risoluzione delle controversie, sarebbe utile ottenere un
riconoscimento generale piu’ chiaro del principio
precauzionale. Si puo’ inoltre venire incontro
ad ulteriori preoccupazioni dei consumatori
fornendo maggiori informazioni attraverso,
tra l’altro, lo sviluppo dei sistemi di
etichettatura» (Obiettivi dell’Unione europea
nel quadro dei negoziati, punto 13).
Sono importanti, in questo senso, gli impegni del Protocollo di Montreal citato,
che, stabilendo in premessa la non subordinazione dello stesso ad altri Accordi internazionali,
stabilisce (articolo 2, punto 4) che il contenuto del Protocollo stesso «non deve
essere interpretato come una restrizione al diritto di una Parte di adottare misure piu’ restrittive
», individuando con questo uno specifico diritto degli Stati ad adottare misure
atte alla salvaguardia della biodiversita’ condizionate solo ad «altri obblighi secondo la
legge internazionale» e non evidentemente ad Accordi internazionali come ad esempio
il World Trade Organization (WTO). Lo spirito evidentemente basato «sul principio di
precauzione» viene richiamato in tutto il Protocollo, soprattutto nello specifico dell’applicazione
ai movimenti transfrontalieri, dove in tutte le riserve sull’applicabilita’ (articoli
5 e 6) viene comunque riaffermato che le stesse si applicano «senza pregiudizio per
qualsiasi diritto di una Parte di sottoporre tutti gli organismi geneticamente modificati
ad una valutazione dei rischi prima di prendere decisioni sull’importazione»; viene sancito
inoltre (articolo 8), l’obbligo per lo Stato esportatore di notifica prima dello spostamento
intenzionale oltre confine di un OGM, nonche’ l’obbligo di assicurare l’esistenza
dei requisiti legali e l’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore.
E’ altresì importante sottolineare che il Parlamento europeo, nel corso della seduta
del 18 novembre 1999 ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l’approccio dell’Unione europea
al ciclo dei negoziati dell’OMC Millennium Round. Tale risoluzione riconferma
e ribadisce ulteriormente alcuni importanti principi gia’ inclusi nel mandato negoziale:
in particolare nei «considerando» in premessa ribadisce l’esigenza di sviluppare ulteriormente
e consolidare un commercio mondiale libero, equo e socialmente equilibrato
nel quadro del sistema multilaterale degli scambi mondiali (punto D), e approva l’orientamento
globale per i negoziati del Millennium Round sviluppato nella comunicazione
della Commissione, con cui quest’ultima ha ripreso molte delle richieste formulate
dal Parlamento in precedenti risoluzioni (punto L,3). La risoluzione, relativamente
poi al punto dedicato al commercio di prodotti agricoli e della pesca, da un lato osserva
che «le decisioni del Consiglio europeo di Berlino in merito alla riforma della politica
agricola comune costituiscono la base di negoziato con l’obiettivo di permettere all’Unione
europea di garantire il modello agricolo europeo, fondato sulle piccole
aziende a conduzione familiare e caratterizzato
dalla polifunzionalita’ della produzione
sostenibile di prodotti agricoli, dalla cura
dell’ambiente e dalla conservazione del
mondo rurale...»; dall’altro «chiede che siano
introdotte nell’accordo OMC sull’agricoltura
disposizioni che permettano di mantenere
un sostegno permanente ai programmi incentrati
sull’ambiente... e, dall’altra di sostenere
la transizione verso un’agricoltura sostenibile
ed ecologicamente compatibile, dotata di
norme efficaci per quanto concerne il benessere
degli animali (punti 6 e 10 della risoluzione). 
Infine, «chiede che nella revisione
dell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie
si ponga a fondamento della politica
della sicurezza alimentare il principio di precauzione,
in modo che l’Unione europea
possa continuare a basare la propria politica
alimentare e di protezione dei consumatori
e di tutela dell’ambiente su un livello di protezione
elevato (punto 13 della risoluzione);
nei successivi punti da 14 a 18 della risoluzione
si ribadisce ulteriormente l’esigenza
di dare piena attuazione al principio di precauzione,
quale criterio giuridicamente vincolante,
da integrare nelle regole dell’OMC,
rilevando che l’etichettatura non costituisce
la soluzione delle controversie sulla sicurezza
alimentare ma migliora la qualita’ di
scelta dei consumatori.
Appare evidente come i problemi evidenziati durante le audizioni della 9ã Commissione
permanente sugli OGM costituiscano una contraddizione con gli intenti fissati
per l’agricoltura dal Consiglio dell’Unione europea; contraddizione dovuta alla
settorializzazione degli interventi e all’assenza di un riferimento unitario orientante,
che potrebbe essere superata dall’azione del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e
dalla costituenda Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Emerge altresì evidente
una consapevolezza che sta portando a riconsiderare i presupposti della direttiva sugli
OGM gia’ approvata. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la 9ã Commissione permanente ritiene
necessario ed opportuno rappresentare all’Assemblea
l’esigenza che il Governo si impegni
per i seguenti obiettivi:
1)  attivarsi sul piano internazionale
affinche’ il Millenium Round, finalizzato alla
liberalizzazione commerciale, si relazioni in
modo non sovra ordinante a tutte le altre
conferenze internazionali, a partire da quella
sulla Biosicurezza;
2)  impegnarsi sul piano internazionale
affinche’ ogni accordo sulla liberalizzazione
del commercio sia verificato per cio’
che riguarda la sostenibilita’ ambientale, sociale
e la liberta’ di ricerca e conoscenza;
3)  promuovere, con il concorso di
tutti i Ministeri interessati, un Osservatorio
unico sugli OGM al fine di avere un quadro
sinottico sulle ricerche, sulle sperimentazioni,
sulla circolazione di sementi, animali
e prodotti, e al fine di definire procedure
certe di verifica e di controllo;
4)  impegnarsi affinche’, a partire dalla
ricerca italiana, la ricerca sulle biotecnologie
muti indirizzo in coerenza con la Convenzione
ONU di Rio, che sulle biotecnologie
afferma che la ricerca deve essere indirizzata
prioritariamente allo sviluppo dell’agricoltura
sostenibile, specialmente nei Paesi in via di
sviluppo, per migliorare la disponibilita’ e la
distribuzione del cibo, la protezione dell’ambiente
e lo sviluppo dei meccanismi di cooperazione
internazionale (capitolo 16); occorre
passare da un indirizzo legato alla diminuzione
dei costi di produzione e all’aumento
della produttivita’ ad una fase successiva
che punti a sviluppare la qualita’ e la sostenibilita’;
5)  impegnarsi affinche’ vengano finanziati
studi per la ricerca di geni della resistenza
agli agenti patogeni e alle avversita’
abiotiche (freddo e siccita’), nelle varieta’ tradizionali
o spontanee delle piante coltivate,
proprie della biodiversita’ esistente;
6)  impegnarsi affinche’ si definiscano
modalita’, tecniche e norme legali a tutela
del germoplasma autoctono, frutto della selezione
millenaria operata dalle agricolture di
tutto il mondo; in questo caso, l’impiego
delle biotecnologie di «mappatura genica»
consente di individuare precocemente semi
e plantule e classificare le diverse varieta’
con la semplice indagine sul patrimonio genetico,
senza operare modificazioni dello
stesso; e’ possibile, pertanto, arrivare ad una
classificazione e ad un registro delle colture
autoctone e ad una conseguente legislazione
di protezione nazionale e regionale;
7)  adottare, relativamente agli OGM, il principio di precauzione ed introdurre
una moratoria relativa alla coltivazione e alla commercializzazione dei prodotti geneticamente
modificati e di alimenti derivati, realizzati con le attuali conoscenze ed indirizzi
tecnico-scientifici e non sottoposti ad una adeguata sperimentazione, proponendo
con forza analoga moratoria in sede europea; e cio’ alla luce della stessa direttiva europea,
che prevede che uno Stato membro possa adottare misure di emergenza, se evidenze
successive alla commercializzazione consentono di ipotizzare che esso costituisca un pericolo,
in attesa di una revisione e definizione degli orientamenti europei, alla luce
delle cause in corso presso la Corte Europea
e delle conferenze internazionali in corso;
una moratoria, cioe’, che consenta una definizione
chiara e condivisa di regole internazionali;
8)  definire un sistema di etichettatura che consenta al consumatore una pluralita’
nelle scelte e permetta di qualificare il percorso
del prodotto «dal campo al piatto» e
quindi di impegnarsi affinche’ sia possibile
la tracciabilitaÁ dell’ingrediente geneticamente
modificato;
9)  impegnarsi affinche siano adottate,
anche per tali prodotti, le metodologie gia’
condivise ed utilizzate dalla medicina moderna relativamente
all’efficacia dei farmaci,
secondo canoni improntati a cautela terminologica
e a decisioni consapevoli;
10)       impegnarsi affinche’ gli incontri che le aziende biotecnologiche propongono
alle scuole includano la possibilita’ di un contraddittorio
che consenta ad insegnanti e studenti
di disporre di piuÁ elementi informativi
e di giudizio;
11)       impegnarsi per l’incentivazione di prodotti di qualita’, laddove, nell’ambito di
un moderno, efficace e rigoroso controllo degli
standard minimi qualitativi dei processi
di produzione, la diversita’/diversificazione
legata a tradizioni territoriali e’ un elemento
qualitativo;
12)       adottare azioni positive volte alla salvaguardia e alla valorizzazione, anche
nelle scuole, della diversita’ alimentare, alla
scoperta/riscoperta dei gusti e delle tradizioni
culinarie;
13)       adottare azioni positive volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversita’
delle piante coltivate e degli animali
allevati, che vanno considerati come patrimonio
collettivo;
14)       adoperarsi affinche’ in sede europea
venga stabilito senza possibilita’ di dubbio
il divieto di brevettare invenzioni biotecnologiche
che prevedano direttamente o indirettamente
la manipolazione di cellule e geni
umani.

Atti parlamentari ± 6 ± Doc. XVI, n. 13
XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nessun commento:

Posta un commento